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I verbali di invalidità e di handicap
Quando si richiede l'accertamento
dell'invalidità civile, o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una
visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e
il grado di invalidità del richiedente.
Il verbale non consente un’ immediata ed
agevole lettura e non permette di cogliere i benefici e le eventuali
provvidenze economiche che da quel verbale derivano.
Nel verbale di invalidita civile
occorre controllare quale sia la definizione riportata e barrata dalla
Commissione di accertamento.
Una volta individuata la definizione corrispondente,
Il verbale di handicap secondo
quanto dispone la Legge 104/1992 riporta alcune definizioni.
Le definizioni per le minorazioni civili
solitamente sono:
-
1. Persona non handicappata
-
2. Persona con handicap
(articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
-
3. Persona con handicap con
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge
104/1992)
-
4. Persona con handicap
superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
Le definizioni per le minorazioni
civili presenti nei verbali solitamente sono:
1.non invalido - assenza di patologia o
con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.
-
invalido con riduzione permanente
della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L.
118/1971).
La definizione presente nel verbale è:
"invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura
superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)".
Indicazioni sintetiche da approfondire
Provvidenze economiche: La
certificazione di cui è in possesso non dà diritto ad alcuna provvidenza
economica.
Agevolazioni fiscali
Auto :Le agevolazioni fiscali sui
veicoli destinati alle persone con disabilità consistono
nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella
detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della
spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle
tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria,
disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di
accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità
sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare
dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e
titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il
veicolo.
Ausili : Gli ausili destinati a
persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento
dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta,
nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Sussidi tecnici ed informatici: I
sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es.
computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con
disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano
dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la
spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei
redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione
autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
Spese per l'assistenza specifica:
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in
sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza
specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a
persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti
interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i
familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
Spese per l'assistenza personale e
domestica: La normativa vigente prevede forme articolate di
agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf.
Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi
beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al
momento della denuncia annuale dei redditi.
Detrazioni per familiari a carico :
È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire
da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con
handicap.
Prima casa: Non esistono ulteriori
specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di
nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.
L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti:
la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli
interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della
prima casa.
Tassa asporto rifiuti: La TARSU,
Tassa asporto rifiuti solidi urbani, è una tassa di stretta competenza
locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere,
agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i
cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo
specifico.
Si suggerisce di rivolgersi al proprio comune per conoscere le eventuali
agevolazioni.
Altre agevolazioni :
Assistenza sanitaria
Erogazione di ausili: Per gli
invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a
carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili
correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli
ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma,
e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica
prescrizione medica.
Questa prestazione è garantita anche alle persone con invalidità
superiore al 33%. Pertanto anche lei può accedere a tale beneficio.
Esenzione Ticket : Le modalità di
esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni.
Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a
particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso,
solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la
propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le
informazioni più aggiornate e valide localmente.
Agevolazioni lavorative e diritto al
lavoro
Prolungamento dell'astensione
facoltativa di maternità: La normativa vigente prevede l'estensione
del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in
alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.
Tuttavia la condizione primaria è che la persona disabile sia in
possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità
(articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale
diverso da quello di invalidità civile.
Il certificato in questione non dà quindi diritto ad accedere a questo
beneficio.
Permessi lavorativi retribuiti:
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con
handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano
un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave
hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di
permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile
sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità
(articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione
non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.vedi
Permessi lavorativi (art. 33 L.
104/1992)
Congedi di due anni retribuiti: Ai
genitori di persone con handicap grave, o dopo la loro scomparsa o in
caso siano essi stessi invalidi totali, ai fratelli e alle sorelle
conviventi, spettano due anni di congedo retribuito che può essere anche
frazionato. I congedi sono concessi anche per l'assistenza al coniuge,
mentre non sono concessi per altri gradi di parentela (es. figlio che
assista il padre).
Anche in questi casi la condizione essenziale è che la persona disabile
sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità
(articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione
non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.
Scelta della sede di lavoro: La
normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con
handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa
disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un
interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di
fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di
organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap
con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado
di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso
gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
In ogni caso il certificato di cui è in possesso non dà diritto ad
accedere a questo beneficio.
Rifiuto al trasferimento: La
normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con
handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti
senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto
per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come
un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di
handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge
104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità
civile.
Il certificato di cui è in possesso non dà comunque diritto ad accedere
a questo beneficio.
Lavoro notturno : La normativa
vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano
essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Liste speciali di collocamento: Le
persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi
all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi
civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una
visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa
rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere,
presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl
l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di
quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di
collocamento.
La certificazione di cui è in possesso non le dà diritto ad accedere ai
benefici in parola a meno che non sia precisata un'invalidità superiore
al 45%
Mobilità
Patente speciale di guida : Le
persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere
l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e
condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va
richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso
l'Azienda Usl capoluogo di provincia.
Contribuiti per l'adattamento ai
dispositivi di guida : È previsto un contributo pari al 20% della
spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli
delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo
va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli
eventuali adattamenti al veicolo.
Contrassegno invalidi per la
circolazione e la sosta : Le "persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile
ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il
cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina
legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico
legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è
quindi sufficiente il certificato di invalidità civile di cui è in
possesso.
Suggerimenti
1) Può richiedere l'accertamento dell'handicap, se già non ne
dispone, rivolgendosi alla segreteria della Commissione per
l'accertamento degli stati invalidanti presente nella sua Azienda Usl.
Le verrà consegnato un modulo di richiesta a cui allegare un certificato
del suo medico curante. Può allegare anche altra documentazione
sanitaria. Successivamente verrà convocata a visita e successivamente
verrà rilasciato un verbale di accertamento.
2) Chi ha ottenuto il riconoscimento di
handicap può presentare richiesta di aggravamento (handicap grave). La
domanda si presenta dopo aver compilato un modulo di richiesta
disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un
certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la
disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
3) È possibile che il suo certificato
preveda una scadenza. Dopo quella data i benefici decadono. Di norma
dovrebbe essere la stessa Commissione a convocarla a visita prima di
quella data di revisione (o rivedibilità). Tuttavia la prassi attuata
dalle singole Commissioni è ancora assai difforme. In tal senso
suggeriamo di rivolgersi per tempo (sei mesi prima della scadenza) alla
segreteria della Commissione per conoscere quale sia la prassi adottata
e cioè se si verrà convocati a visita o se è necessario presentare una
nuova domanda.
2.invalido con riduzione permanente
della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13,
L. 118/1971).
Definizione nel verbale:"invalido
con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore
ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)".
Per quanto riguarda i benefici, e le
relative condizioni, previsti dalla normativa vigente si faccia
riferimento anche alle voci riportate nel capo precedente
Provvidenze economiche
La certificazione di cui è in possesso dà
diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa
vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al
verbale in questione.
Agevolazioni fiscali; Auto; Sussidi
tecnici ed informatici; Spese per l'assistenza specifica;
Spese per l'assistenza personale e domestica; Detrazioni per familiari
a carico
Prima casa - Tassa asporto rifiuti; Altre agevolazioni : Telefonia
fissa; Telefonia mobile; Assistenza sanitaria; Erogazione di ausili ;
Esenzione Ticket;Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro;
Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità; Permessi
lavorativi retribuiti; Congedi di due anni retribuiti; Scelta della sede
di lavoro; Rifiuto al trasferimento
Lavoro notturno;
Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono
iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli
invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una
visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa
rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere,
presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl
l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di
quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di
collocamento.
3. invalido con riduzione permanente con
invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971).
Definizione nel verbale:" invalido
con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2
e 13, L. 118/1971)"
Di seguito riportiamo in estrema sintesi i
benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente.
Provvidenze economiche
La certificazione di cui è in possesso dà
diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa
vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al
verbale in questione
Agevolazioni fiscali; Auto; Sussidi
tecnici ed informatici; Spese per l'assistenza specifica;
Spese per l'assistenza personale e domestica; Detrazioni per familiari
a carico
Prima casa - Tassa asporto rifiuti; Altre agevolazioni : Telefonia
fissa; Telefonia mobile; Assistenza sanitaria; Erogazione di ausili ;
Esenzione Ticket;Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro;
Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità; Permessi
lavorativi retribuiti; Congedi di due anni retribuiti; Scelta della sede
di lavoro; Rifiuto al trasferimento
Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno
diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi
di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai
fini pensionistici.
Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un
familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si
configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo
insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto
motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap
con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il
certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a
questa agevolazione.
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado
di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso
gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un
familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono
essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da
quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si
configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di
handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge
104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità
civile. Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per
accedere a questa agevolazione.
Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono
iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli
invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una
visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa
rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere,
presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl
l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di
quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di
collocamento.
4. invalido con totale e permanente
inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%.
Definizione presente nel verbale:
"invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L.
118/1971): 100%".
Provvidenze economiche : La
certificazione di cui è in possesso dà diritto alla pensione di
inabilità, ma non all'indennità di accompagnamento
Vi sono tuttavia delle ulteriori
condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito
sanitario di cui è in possesso grazie al verbale.
Vedi per le altre agevolazioni e benefici
le voci riportate
Per tutti gli approfondimenti si consiglia
la visione del sito HandyLex.org
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