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Queste pagine, lungi dall’essere esaustiva
della tematica, sono dedicate agli aspetti di carattere legale inerenti
la tematica della paralisi ostetrica, in modo da fornire alcune
indicazioni utili per guardare alla tutela del diritto alla salute nella
sua completezza. Sono realizzate in duplice forma: una maggiormente
esplicativa del contesto giuridico italiano, mentre la seconda è
espressa in modalità sintetiche e del tutto esemplificative.
Premessa
Il dibattito sulla responsabilità medica
negli ultimi anni si è vivacizzato ed è stato arricchito da copiosi
contributi dottrinali e giurisprudenziale che hanno riguardato gli
aspetti controversi della responsabilità in ambito sanitario. In
particolare la disanima si è incentrata sulla funzione della colpa
dell’operatore o della struttura sanitaria , sul consenso del paziente,
sul nesso di causalità tra la prestazione sanitaria e l’evento negativo
, sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato a cui è
tenuto il medico. La ricerca che è sembrata affermarsi è quella di
contribuire alla costituzione di regole che corrispondano alle richieste
di equilibrio giuridico , nell'ottica di maggior tutela del paziente
considerato per antonomasia "soggetto debole". La rivoluzione del
concetto del "diritto alla salute", come profilo essenziale della
persona umana, alla luce della lettura congiunta degli articoli 2 e 3,
comma 2 della Costituzione, ha determinato un allontanamento progressivo
dallo schema offerto dall'articolo 2236 del codice civile: ciò ha messo
in discussione anche il concetto di obbligazioni di mezzi e non di
risultato a cui sarebbe tenuto il medico.
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GIURISPRUDENZIALE
LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO in
sintesi
E’ bene precisare
che è necessario considerare e valutare con precisione la sussistenza
dei presupposti della responsabilità professionale e che pertanto è
assolutamente necessarie raccogliere con cura tutta la documentazione
disponibile, conservare certificazioni, prescrizioni, richiedere la
cartella clinica ( verificando la presenza di tutte le pagine e di
eventuali cancellazioni, e la presenza delle firme ; la cartella medica
è un atto pubblico e pertanto segue l disciplina degli atti pubblici).
La documentazione dovrà essere vista del legale di fiducia e dal medico
specialista che collaborerà nel caso per accertare la lesione al "bene"
salute.
In ogni caso la
relazione dovrà essere eseguita da un medico legale, utilizzata durante
l’eventuale processo come "consulenza di parte" per ottenere il
risarcimento..
COLPA MEDICA
– Chiunque per imperizia,
imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello
svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni
fisici o la morte è soggetto :
▪ in sede penale
a sanzioni restrittive della libertà personale,
▪ in sede civile
ad obblighi risarcitori ed in sede deontologica a sanzioni
disciplinari.
Occorre dire che
non è sufficiente la sola dimostrazione dell'errore professionale, e
che, necessariamente deve essere dimostrata non solo che il danno era
evitabile ma anche e l’inescusabilità dell'errore e che , quindi, con un
diverso comportamento professionale avrebbe fatto sì che quel danno non
si sarebbe prodotto.
Presupposti:
▪ la prova del
danno, della sua natura, della sua gravità;
▪ la prova della
colpa professionale: imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza
leggi, regolamenti, ordini o discipline, tale che l’errore professionale
sia inescusabile;
▪ l'accertamento
del nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento dannoso
ovvero la prova che proprio tale comportamento abbia causato il danno
che invece sarebbe stato evitato oppure contenuto adottando una diversa
condotta.
STRUMENTI DI
TUTELA – A seguito di un’
attenta presa in considerazione della documentazione, dalla quale sia
emerso un danno ricollegabile all’intervento medico, si può
intraprendere la via del risarcimento.
La regola è che i
medici e le varie strutture dove gli stessi operano sono coperti da
polizze di assicurazione per tutti i danni causati a terzi
nell’esercizio della professione.
Dal punto di vista
penale, entro 3 mesi dal fatto ritenuto lesivo a causa dell’errore
professionale, è possibile presentare querela per lesioni colpose dovute
a colpa professionale medica ovvero, nel caso in cui le conseguenze
dell'intervento si siano rivelate letali, per omicidio colposo.
L'azione penale
comunque non è indispensabile per ottenere il risarcimento, in quanto il
relativo processo tende principalmente all'accertamento della
responsabilità penale del sanitario, anche se è possibile richiedere il
risarcimento del danno costituendosi parte civile.
Infatti, chi che
lamenta di aver subito un danno a seguito del comportamento doloso o
colposo del medico, potrà azionarsi in sede civile a prescindere da
qualsivoglia querela, processo o condanna penale, citando il
professionista sanitario e/o la struttura nella quale costui ha operato,
per ottenere il risarcimento del danno subito.
L'ONERE DELLA
PROVA – Indipendentemente
dalla scelta procedurale fatta, per ottenere il risarcimento, il
danneggiato avrà l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità
all'inadempimento del professionista, mentre spetterà a quest’ultimo la
prova liberatoria di aver agito secondo le norme del caso, con
diligenza, prudenza e perizia.
Ma quali sono le
regole che disciplinano la responsabilità del sanitario nel rapporto
medico-paziente, ( il cosiddetto "contratto d’opera professionale") ?.
Secondo i nostri
giudici tali regole si applicano anche al rapporto struttura
ospedaliera-paziente e che il ricovero presso un determinato centro
integra un vero e proprio contratto di prestazione d’opera professionale
medica.
L’ orientamento
giurisprudenziale vede le prestazioni mediche come obbligazioni "di
mezzi" e non "di risultato"; ciò vuol dire che il sanitario, nel momento
in cui assume l’incarico, si impegna a prestare la propria opera e le
proprie capacità tecniche al fine di raggiungere il risultato sperato,
ma non si impegna totalmente a conseguirlo; a ciò fa seguito che se il
professionista riesce a dimostrare di aver svolto l'incarico con la
diligenza specifica richiesta dalla particolare natura della
attività professionale che esercita (cioè la diligenza di un
professionista medico di media preparazione ed esperienza, dinanzi al
medesimo caso) non sarà in linea di massima considerato responsabile
dell’infelice esito del suo intervento.
La risoluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà può comportare per il
sanitario ( ad es nel caso particolarmente complesso o non ancora
studiato a sufficienza), secondo il nostro ordinamento, una limitazione
di responsabilità, (cioè a favore del medico),nel senso che risponderà
di eventuali imperizie del suo agire solamente per dolo o colpa grave
(art. 2236 cod.civ.), intendendosi per dolo la volontarietà
dell’azione lesiva e, per colpa grave, gli errori non scusabili
per la loro grossolanità, le ignoranze incompatibili con il grado di
addestramento e di preparazione che una data professione richiede o che
la reputazione di un professionista dà motivo di ritenere esistenti, la
temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri
superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida
alle cure di un prestatore d’opera.
Perciò, in un
giudizio teso all’accertamento della colpa professionale medica al fine
di ottenere un risarcimento (da richiedere indifferentemente al singolo
sanitario, ad una équipe di medici o alla struttura ospitante) l'onere
della prova si suddivide tra gli interessati a seconda della natura
dell’intervento effettuato, e precisamente:
→
nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico avrà l’onere
di provare la natura complessa dell’operazione, mentre il paziente dovrà
provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee,
eventualmente integranti dolo e/o colpa grave;
→nel
caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il
paziente avrà il solo onere di provare la natura routinaria
dell’intervento, mentre sarà il medico, se vorrà andare esente da
responsabilità, a dover dimostrare che l’esito negativo non è
ascrivibile alla propria negligenza, imprudenza od imperizia;
→nel
caso di chirurgia estetica sarà sufficiente dimostrare la difformità tra
il risultato ottenuto e quello prospettato dal sanitario, o comunque
ragionevolmente atteso, per ottenere il rimborso delle somme versate e
l’eventuale risarcimento per il danno residuato.
CASISTICA
- Da ultimo, è utile sapere che data l'importanza dei "beni" (salute,
vita, ecc..) sottoposti alle cure del medico, l’affidamento che
normalmente lo stesso ingenera in coloro che vi si rivolgono, nonché la
forte rilevanza e l'impatto sociale di tutti gli avvenimenti e notizie
che in qualche modo coinvolgono sanitari, i giudici sono estremamente
cauti ed esigenti nel valutare le misure adottate dai professionisti a
tutela della salute dei pazienti, insistendo spesso su una serie di
aspetti che possono divenire fattori indicativi di colpa professionale.
A titolo del tutto
esemplificativo:
1.il fatto che sia
un medico generico ovvero di uno specialista, con conseguente maggiore
garanzia e aspettativa per il paziente che si rivolge a quest’ultimo;
2. la completezza
dell'informativa ricevuta dal paziente in ordine a tutti gli aspetti
trattamento ( i benefici possibili, le modalità d’intervento, la
possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie, i rischi
prevedibili in sede ad es. post-operatoria). In particolare in sede di
chirurgia estetica quest'ultima informazione è del tutto necessaria, in
quanto è richiesta la sussistenza di concrete possibilità per il
paziente di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico ;
3. la
somministrazione di terapie comuni, ma che tuttavia possano determinare
intossicazioni acute e reazioni allergiche in soggetti predisposti,
senza che sia stato accertata la predisposizione del soggetto con
specifiche analisi di laboratorio e opportuni accertamenti;
4. l'esistenza di
alternative mediche non effettuate, le quali avrebbero avuto probabilità
di successo ;
5. in presenza di
più medici, anche con posizioni gerarchiche diverse, il dovere di
ciascuno di essi di attivarsi per rilevare nuovi elementi ed effettuare
ulteriori accertamenti;
6. la scelta
effettuata da un professionista tra un trattamento terapeutico e un
metodo d’intervento, laddove il secondo possa comportare dei rischi per
la salute del paziente;
7. l'assistenza in
sede post-operatoria , anche dal punto di vista della durata, e gli
interventi praticati per conseguir un rapido e favorevole decorso della
infermità, in modo da prevedere o eliminare tutte le complicazioni
possibili.
Link utili :
http://www.osservatoriosanita.com/calcolo-danno-biologico-resposonsabilita-medica.wp
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